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Corte di Cassazione | Sezione 6 |Civile |Ordinanza |27 settembre 2021| n. 26155

Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - Condizioni di legittimità - Dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio - Onere dell'opponente.


In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, disciplinata dall'art. 650 c.p.c. e ai fini della legittimità dell'azione è necessario che l'opponente dimostri di non aver potuto proporre opposizione nei termini di legge, in ragione della mancata tempestiva conoscenza del predetto decreto. In tal senso, dunque, la mera allegazione della irregolarità o nullità della notificazione, risultano insufficienti per il fondamento di tale azione.

(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 maggio 2013, n. 11550; Cassazione, sezione civile I, sentenza 21 giugno 2012, n. 10386)




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